Quali sono le attività consentite durante la Fase 3? Vediamo nel dettaglio cosa contiene il nuovo provvedimento adottato dal Governo Conte e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Quali sono le attività consentite durante la Fase 3? Vediamo nel dettaglio cosa contiene il nuovo provvedimento adottato dal Governo Conte e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
GIOCHI E CENTRI ESTIVI
Dal 15 giugno i minori potranno frequentare parchi, ville, giardini e luoghi (all’aperto e non) dedicati allo svago, accompagnati dal proprio genitore o dai loro tutori, osservando sempre gli appositi protocolli di sicurezza previsti dalla legge.
SPETTACOLI
Al via anche gli spettacoli in sala, però, con un numero limitato di spettatori, regolarmente distanziati l’uno dall’altro: 1000 (per singola sala) se l’evento si svolge all’aperto e 200 se al chiuso. Per poter assistere alle manifestazioni artistiche, gli spettatori dovranno prenotare il proprio posto con anticipo. Sospesi gli eventi che implichino assembramenti.
SPORT AMATORIALI
Dal 25 giugno, le regioni e province autonome, dopo aver valutato col Governo e in particolare col Ministero della Salute, la situazione epidemiologica del territorio interessato, potranno riprendere gli sport di contatto.
MUSEI E MOSTRE
Dal 15 giugno potranno riaprire mostre e musei, purchè venga garantita l’usufruizione contigentata al fine di evitare assembramenti. Tra un visitarore e l’altro dovrà esserci la distanza minima di un metro.
ANCORA STOP PER DISCOTECHE, FIERE CONGRESSI
Sospese ancora, fino al 14 luglio, le attività come: sale da ballo, fiere e congressi.
SALE GIOCHI
Dal 15 giugno potranno ripartire anche le sale giochi, rispettando le misure e le distanze di sicurezza.
TERME E CENTRI BENESSERE
Le attività legate ai centri benessere potranno ripartire dal 15 giugno.
SPOSTAMENTI VERSO ALTRI PAESI
Fino al 30 giugno restano vietati gli spostamenti tra Stati e territori diversi da quelli citati dal comma 1, ovvero gli Stati membri dell’Unione Europea parte dell’accordo di Schengen: Regno Unito, Principato di Monaco, Andorra, Repubblica di San Marino,Stato della Città di Vaticano, Albania, Bosnia, Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Irlanda del Nord. E’ consentito rientrare nel proprio domicilio (abitazione o residenza) o spostarsi per comprovate esigenze lavorative, di salute e di assoluta urgenza.
Gabriele Giovanni Vernengo
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