La Cannabis non va commercializzata in nessun caso: la decisione è stata presa dalle sezioni unite penali della Cassazione.
I prodotti derivati dalla Cannabis Light integrano il reato previsto dal Testo unico sulle droghe (articolo 73, commi 1 e 4, dpr 309/1990): per questa ragione si sta provvedendo a vietarne il commercio.
Di fatto, la vendita al pubblico di qualsiasi prodotto derivato dalla cannabis sativa L sono nocivi: questo vale in particolare per foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa.
I giudici della Corte hanno osservato che la legge del 2016 qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa. Tra l’altro non di tutte, ma delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole”.
La legge dà spazio solo a prodotti contenenti un principio attivo inferiore allo 0,6%. Chiunque metta commercio prodotti derivati da infiorescenze o resine della cannabis con Thc superiore, è punibile per legge.